Art. 9.
(Ufficio centrale per la segretezza
e nulla osta di segretezza).

      1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza per il Governo e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto, di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 8.
      2. Competono all'UCSE:

          a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

          b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di cui all'articolo 8, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

          c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di segretezza (NOS);

          d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.

      3. Il NOS ha la durata di sei anni.
      4. Alle tre classifiche di segretezza di cui all'articolo 8, comma 3, corrispondono tre livelli di NOS.

 

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      5. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto.
      6. Al fine di consentire l'accertamento indicato nel comma 5, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSE per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi dell'articolo 28.
      7. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSE può revocare il NOS, se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto.
      8. Il regolamento dell'UCSE, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 5, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 7, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell'accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
      9. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, possono essere affidati esclusivamente a soggetti muniti di NOS.
      10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSE, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla secretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSE trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
      11. Il dirigente preposto all'UCSE, nominato dal Presidente del Consiglio dei
 

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ministri o dall'autorità delegata, su proposta del segretario generale del CESIS, risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata, al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS.